In vigore da ventiquattro ore la nuova ordinanza del Comune a prevenzione degli incendi lungo le strade, le campagne ed i boschi di Montecarlo. Studiata dall'ufficio di polizia municipale in collaborazione con la protezione civile di Montecarlo, sui suggerimenti espressi negli incontri tenutisi in Prefettura e presso il Comune, l'ordinanza integra all'opera di rafforzamento intrapresa dall'amministrazione per la salvaguardia delle aree boschive del territorio, interessate lo scorso anno da un incendio in cui sono andati perduti 30 ettari di bosco. L'ordinanza si presenta come perno del piano antincendio in fase di ultimazione da parte dell'Ente in stretta sinergia con i volontari della protezione civile della Misericordia che prevede una forte azione di coinvolgimento della cittadinanza a supporto dell'attività di monitoraggio e segnalazione di eventuali incendi, anche alla luce dei tagli effettuati dalla Regione dei fondi destinati a questo scopo.
Nel merito si chiede a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo d’aree boschive confinanti con abitazioni o con strade anche vicinali di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia entro il prossimo 30 giugno ed alla rimozione del materiale infiammabile in un raggio di almeno due metri dai confini, nonchè al decespugliamento laterale ai boschi, lungo il perimetro di aree boschive, creando una fascia di rispetto di almeno cinque metri, priva di vegetazione, tale da ritardare e impedire il propagarsi degli incendi.
"Con questa misura - spiega Marco Carmignani consigliere delegato alla protezione civile - il Comune colma la lacuna esistente nelle normative nazionali che non regolano ne autorizzano alcun ente o forza dell'ordine a disciplinare la pulizia delle aree boschive. L'obiettivo quindi è quello di creare lungo i confini delle aree boschive, a contatto con le abitazioni o interessate da viabilità, fasce di rispetto capaci in situazioni di emergenza di evitare il peggio con il propagarsi dell'incendio".
COMUNE DI MONTECARLO
Provincia di Lucca
Ord. n. _________ Montecarlo, 22 maggio 2012
OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI.
IL SINDACO
PREMESSO che
ai sensi dell’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è autorità Comunale di protezione civile;
il D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;
CONSIDERATO che
l’approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa che predispone allo svilupparsi di incendi;
si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;
CONSIDERATA la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l’intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell’estate quando massimo è il rischio;
PRESO ATTO che la locale Prefettura di Lucca annualmente raccomanda l’adozione di idonei provvedimenti volti a rimuovere situazioni di pericolo di innesco e propagazione di incendi da aree confinanti con la viabilità;
FATTO SALVO quanto disposto dalle normative Regionali in materia di prevenzione del rischio di incendi boschivi, il periodo di rischio di incendio è stabilito nel periodo tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno (salvo le possibili modifiche da parte della Provincia di Lucca);
RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
RILEVATO come l’esistenza di una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica e privata a causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce di rispetto e sui terreni incolti;
VISTA la Legge n.225/1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e s.m.i.;
VISTA la Legge n°353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.;
VISTA la L.R. n.39/2000 “Legge forestale della Toscana” e s.m.i.;
VISTO il DPGR 8 agosto 2003 n.48/r “Regolamento Forestale della Toscana”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;
VISTA la legge 24 dicembre 1981 n. 689 “modifica al sistema penale”;
VISTI gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;
O R D I N A
a) a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo d’aree confinanti con:
abitazioni, strutture turistiche, artigianali o industriali, strade comprese le vie vicinali di provvedere a effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo al taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e sterpaglie cresciute impropriamente, per una fascia di rispetto di almeno due metri dai confini, alla rimozione e smaltimento dei rifiuti e quant’altro possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
b) i predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo che gli uffici preposti, a seguito di accertamenti, richiedano un termine diverso, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suddetto, senza indugio ed ulteriori atti, provvedere, senza pregiudizio dell’azione amministrativa per le sanzioni in cui fossero incorsi, all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
c) al decespugliamento laterale ai boschi, lungo il perimetro di aree boschive, creando una fascia di rispetto di almeno cinque metri, priva di vegetazione, tale da ritardare e impedire il propagarsi degli incendi.
D I S P O N E
ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 3/2003 da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, salvo quant’altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.
Le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente ordinanza.
La presente Ordinanza sarà trasmessa preventivamente alla Prefettura di Lucca, successivamente all’adozione al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Altopascio, al Comando Prov.le del Corpo Forestale di Stato di Lucca, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lucca.
Di dare alla presente Ordinanza un’adeguata diffusione mediante pubblicazione all’albo on-line del Comune e l’affissione di manifesti negli appositi spazi.
RICHIAMA
l’attenzione dei cittadini a segnalare l’avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE di Montecarlo (LU): 0583 22529;
VIGILI DEL FUOCO: 115
CORPO FORESTALE DELLO STATO: 1515
Il Sindaco
Vittorio Fantozzi
Il Responsabile del procedimento
Roberto Missorini